Art. 46
Misure iniziali
In vigore dal 20 mag 2021
Misure iniziali
1. La Commissione è responsabile dell’istituzione e del funzionamento iniziale del Centro di competenza fino a quando questo non avrà la capacità operativa di dare esecuzione al proprio bilancio. La Commissione adotta, conformemente al diritto dell’Unione, tutti i provvedimenti necessari con il coinvolgimento degli organi competenti del Centro di competenza.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può designare un direttore esecutivo ad interim fino a quando il direttore esecutivo non assume le sue funzioni dopo essere stato nominato dal consiglio di direzione a norma dell’. Tale direttore esecutivo ad interim esercita le funzioni del direttore esecutivo e può essere assistito da un numero limitato di membri del personale della Commissione. La Commissione può distaccare ad interim un numero limitato di membri del personale del Centro di competenza.
3. Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio annuale del Centro di competenza, previa approvazione da parte del consiglio di direzione, e può stipulare convenzioni e contratti, anche relativi al personale, e adottare decisioni, in seguito all’adozione della tabella dell’organico di cui all’, paragrafo 3, lettera l).
4. Il direttore esecutivo ad interim, di comune accordo con il direttore esecutivo e fatta salva l’approvazione del consiglio di direzione, stabilisce la data alla quale il Centro di competenza avrà la capacità di dare esecuzione al proprio bilancio. A partire da tale data, la Commissione si astiene dall’assumere impegni e dall’eseguire pagamenti per le attività del Centro di competenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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