Art. 16

Nomina, revoca e proroga del mandato del direttore esecutivo

In vigore dal 20 mag 2021
Nomina, revoca e proroga del mandato del direttore esecutivo 1.   Il direttore esecutivo è una persona in possesso di un’esperienza specifica e che gode di una solida reputazione nei settori in cui opera il Centro di competenza. 2.   Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo del Centro di competenza ai sensi dell’, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti. 3.   Il consiglio di direzione nomina il direttore esecutivo scegliendolo da un elenco di candidati proposta dalla Commissione, in esito a una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria. 4.   Ai fini della conclusione del contratto del direttore esecutivo, il Centro di competenza è rappresentato dal presidente del consiglio di direzione. 5.   La durata del mandato del direttore esecutivo è di quattro anni. Prima della fine di tale periodo, la Commissione esegue una valutazione che tiene conto della prestazione del direttore esecutivo e dei compiti e delle sfide futuri del Centro di competenza. 6.   Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 5, il consiglio di direzione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di quattro anni. 7.   Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un’altra procedura di selezione per lo stesso posto. 8.   Il direttore esecutivo è rimosso dall’incarico solo su decisione del consiglio di direzione, che agisce su proposta della Commissione o di almeno il 50 % degli Stati membri.
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Nomina, revoca e proroga del mandato del direttore esecutivo (Art. 16 Regolamento (UE) 2021/887) — Testo vigente | Portale Normativo