Art. 18

Composizione del gruppo consultivo strategico

In vigore dal 20 mag 2021
Composizione del gruppo consultivo strategico 1.   Il gruppo consultivo strategico è composto di un massimo di 20 membri. Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di direzione nomina i membri tra i rappresentanti dei membri della comunità, diversi dai rappresentanti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione. Sono ammissibili soltanto i rappresentanti di membri non controllati da un paese terzo o da un soggetto stabilito in un paese terzo. La nomina avviene in conformità di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria. Il consiglio di direzione mira, nella composizione del gruppo consultivo strategico, a conseguire una rappresentanza equilibrata della comunità tra enti scientifici, industriali e della società civile, le industrie sul versante della domanda e dell’offerta, le grandi imprese e le PMI, anche in termini sia di provenienza geografica e genere. Mira altresì a conseguire un equilibrio intrasettoriale, tenuto conto della coesione dell’Unione e di tutti gli Stati membri in materia di cibersicurezza nell’ambito della ricerca, dell’industria e della tecnologia. Il gruppo consultivo strategico mira è composto in modo tale da consentire un dialogo globale, costante e permanente tra la comunità e il Centro di competenza. 2.   I membri del gruppo consultivo strategico possiedono competenze nella ricerca in materia di cibersicurezza, nello sviluppo industriale, nell’offerta, nella realizzazione o nell’impiego di servizi o prodotti professionali. I requisiti inerenti a tali competenze sono ulteriormente precisati dal consiglio di direzione. 3.   Le procedure relative alla nomina dei membri del gruppo consultivo strategico e al suo funzionamento sono specificate nel regolamento interno del consiglio di direzione e sono rese pubbliche. 4.   La durata del mandato dei membri del gruppo consultivo strategico è di due anni. Il mandato è rinnovabile una volta. 5.   Il gruppo consultivo strategico può invitare rappresentanti della Commissione e di altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione, in particolare dell’ENISA, a partecipare ai propri lavori e a fornirvi supporto. Il gruppo consultivo strategico può invitare altri rappresentanti della comunità in qualità di osservatori, consulenti o esperti, ove opportuno, con discrezionalità caso per caso, al fine di tenere conto della dinamica degli sviluppi nel settore della cibersicurezza. I membri del consiglio di direzione possono partecipare alle riunioni del gruppo consultivo strategico in qualità di osservatori.
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Composizione del gruppo consultivo strategico (Art. 18 Regolamento (UE) 2021/887) — Testo vigente | Portale Normativo