Art. 17

Compiti del direttore esecutivo

In vigore dal 20 mag 2021
Compiti del direttore esecutivo 1.   Il direttore esecutivo è incaricato delle operazioni e della gestione quotidiana del Centro di competenza, di cui è il rappresentante legale. Il direttore esecutivo è responsabile dinanzi al consiglio di direzione e svolge i propri compiti in assoluta indipendenza nell’ambito delle proprie competenze. Il direttore esecutivo è assistito dal personale del Centro di competenza. 2.   Il direttore esecutivo svolge, tra gli altri, i compiti seguenti, in modo indipendente: a) attua le decisioni adottate dal consiglio di direzione; b) assiste il consiglio di direzione nel suo lavoro, provvede al segretariato per le sue riunioni e fornisce tutte le informazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni; c) dopo essersi consultato con il consiglio di direzione e con la Commissione, tenendo conto del contributo dei centri nazionali di coordinamento e della comunità, prepara l’agenda e, conformemente ad essa, il progetto di programma di lavoro annuale e il progetto di programma di lavoro pluriennale del Centro di competenza e li presenta per adozione al consiglio di direzione, specificando l’oggetto degli inviti a presentare proposte, degli inviti a manifestare interesse e delle gare d’appalto necessari per attuare il programma di lavoro annuale e le corrispondenti previsioni di spesa proposte dagli Stati membri e dalla Commissione; d) prepara il progetto di bilancio annuale, compresa la corrispondente tabella dell’organico di cui all’, paragrafo 3, lettera l), con l’indicazione del numero di posti temporanei per gruppo di funzioni e per grado, nonché del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espressi in equivalenti a tempo pieno, e lo presenta per adozione al consiglio di direzione; e) attua il programma di lavoro annuale e il programma di lavoro pluriennale e riferisce al consiglio di direzione in merito; f) prepara il progetto di relazione annuale di attività del Centro di competenza, comprensivo delle informazioni sulle spese relative e sull’attuazione dell’agenda e del programma di lavoro pluriennale; se necessario, tale relazione è corredata di proposte per l’ulteriore miglioramento della realizzazione o per la riformulazione delle priorità e degli obiettivi strategici; g) garantisce l’attuazione di procedure efficaci di monitoraggio e valutazione delle prestazioni del Centro di competenza; h) predispone un piano d’azione per dare seguito alle conclusioni della relazione sull’attuazione e della valutazione di cui all’, paragrafi 2 e 4, e, ogni due anni, presenta al Parlamento europeo e alla Commissione relazioni sui progressi compiuti; i) prepara e conclude accordi con i centri nazionali di coordinamento; j) è incaricato delle questioni amministrative, finanziarie e del personale, compresa l’esecuzione del bilancio del Centro di competenza, tenendo in debito conto i pareri ricevuti dalla pertinente funzione di audit interno, conformemente alle decisioni di cui all’, paragrafo 3, lettere e), l), t), u), v) e w); k) approva e gestisce la pubblicazione degli inviti a presentare proposte, conformemente al programma di lavoro annuale, e gestisce le risultanti convenzioni e le decisioni di sovvenzione; l) approva l’elenco delle azioni selezionate per il finanziamento sulla base di una graduatoria stilata da un gruppo di esperti indipendenti; m) approva e gestisce la pubblicazione dei bandi di gare d’appalto, conformemente al programma di lavoro annuale e gestisce i contratti risultanti; n) approva le offerte selezionate ai fini del finanziamento; o) sottopone il progetto di conti e di bilancio annuali alla pertinente funzione di audit interno e, successivamente, al consiglio di direzione; p) assicura lo svolgimento delle attività di valutazione e gestione dei rischi; q) firma le singole convenzioni e decisioni di sovvenzione e i singoli contratti di sovvenzione; r) firma i contratti di appalto; s) predispone un piano d’azione per dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit interni ed esterni e alle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), istituito dalla decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione (16) e riferisce sui progressi compiuti due volte l’anno alla Commissione e periodicamente al consiglio di direzione; t) predispone il progetto di regole finanziarie applicabili al Centro di competenza; u) istituisce un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e ne assicura il funzionamento; riferisce al consiglio di direzione ogni modifica sostanziale dello stesso; v) assicura un’efficace comunicazione con le istituzioni dell’Unione e riferisce, qualora invitato, al Parlamento europeo e al Consiglio; w) adotta ogni altro provvedimento necessario per valutare l’assolvimento della propria missione e il conseguimento dei propri obiettivi; x) svolge qualsiasi altro compito affidatogli o delegatogli dal consiglio di direzione.
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Compiti del direttore esecutivo (Art. 17 Regolamento (UE) 2021/887) — Testo vigente | Portale Normativo