Art. 15

Regole di voto del consiglio di direzione

In vigore dal 20 mag 2021
Regole di voto del consiglio di direzione 1.   Il consiglio di direzione adotta un approccio consensuale nelle sue discussioni. Si procede a una votazione se i membri del consiglio di direzione non raggiugono il consenso. 2.   Se il consiglio di direzione non raggiunge il consenso su di una questione, delibera a maggioranza di almeno il 75 % dei voti di tutti i suoi membri; a tal fine i rappresentanti della Commissione sono considerati un solo membro. Un membro assente del consiglio di direzione può delegare il suo diritto di voto al suo supplente o, in assenza di quest’ultimo, a un altro membro. Nessun membro del consiglio di direzione può rappresentare più di un altro membro. 3.   Le decisioni del consiglio di direzione relative alle azioni congiunte e alla loro gestione, di cui all’, paragrafo 3, lettere f) e g), sono adottate come segue: a) le decisioni di cui all’, paragrafo 3, lettera f), volte a destinare i fondi del bilancio dell’Unione ad azioni congiunte e le decisioni volte a includere tali azioni congiunte nel programma di lavoro annuale, sono adottate conformemente alle norme di cui al paragrafo 2 del presente articolo; b) le decisioni, di cui all’, paragrafo 3, lettera g), relative alla descrizione delle azioni congiunte e che stabiliscono condizioni per la loro attuazione sono adottate dagli Stati membri partecipanti e dalla Commissione, e i diritti di voto dei membri sono proporzionali al rispettivo contributo alla specifica azione congiunta, calcolato conformemente alla metodologia adottata ai sensi dell’, paragrafo 3, lettera x). 4.   Per le decisioni adottate a norma dell’, paragrafo 3, lettere b), c), d), e), f), k), l), p), q), t), u), w), x) e y), la Commissione detiene il 26 % del totale dei voti in seno al comitato di direzione. 5.   Per decisioni diverse da quelle indicate al paragrafo 3, lettera b), e al paragrafo 4, ciascuno Stato membro e l’Unione dispongono di un voto. Il voto dell’Unione è espresso congiuntamente dai due rappresentanti della Commissione. 6.   Il presidente partecipa al voto.
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Regole di voto del consiglio di direzione (Art. 15 Regolamento (UE) 2021/887) — Testo vigente | Portale Normativo