Art. 20

Compiti del gruppo consultivo strategico

In vigore dal 20 mag 2021
Compiti del gruppo consultivo strategico Il gruppo consultivo strategico fornisce regolarmente consulenza al Centro di competenza relativamente allo svolgimento delle sue attività, si occupa della comunicazione con la comunità e altri portatori di interessi pertinenti. Il gruppo consultivo strategico inoltre: a) tenuto conto dei contributi della comunità e dei gruppi di lavoro di cui all’, paragrafo 3, lettera n), ove opportuno, fornisce al direttore esecutivo e al consiglio di direzione consulenza strategica e il proprio contributo, con aggiornamenti costanti, in merito all’agenda, al programma di lavoro annuale e al programma di lavoro pluriennale, entro i termini fissati dal consiglio di direzione; b) fornisce consulenza al consiglio di direzione in merito all’istituzione di gruppi di lavoro all’interno della comunità ai sensi dell’, paragrafo 3, lettera n), su questioni specifiche inerenti all’attività del Centro di competenza; c) previa approvazione del consiglio di direzione, dispone e organizza consultazioni pubbliche aperte a tutti i portatori di interessi pubblici e privati del settore della cibersicurezza, al fine di raccogliere indicazioni per la consulenza strategica di cui alla lettera a).
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Compiti del gruppo consultivo strategico (Art. 20 Regolamento (UE) 2021/887) — Testo vigente | Portale Normativo