Art. 21

Contributi finanziari dell’Unione e degli Stati membri

In vigore dal 20 mag 2021
Contributi finanziari dell’Unione e degli Stati membri 1.   Il Centro di competenza è finanziato dall’Unione mentre le azioni congiunte sono finanziate dall’Unione e da contributi volontari degli Stati membri. 2.   Le spese amministrative e di funzionamento delle azioni congiunte sono coperte dall’Unione e dagli Stati membri che contribuiscono a dette azioni, in conformità dei regolamenti (UE) 2021/695 e (UE) 2021/694. 3.   Il contributo dell’Unione al Centro di competenza a copertura delle spese amministrative e di funzionamento comprende: a) fino a 1 649 566 000 EUR provenienti dal Programma Europa digitale, di cui fino a 32 000 000 EUR per le spese amministrative; b) un importo proveniente da Orizzonte Europa, anche a copertura delle spese amministrative, per le azioni congiunte, pari all’importo del contributo degli Stati membri a norma del paragrafo 7 del presente articolo, ma non superiore all’importo determinato nel quadro del processo di pianificazione strategica di Orizzonte Europa da svolgersi in conformità dell’, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/695, del programma di lavoro annuale o del programma di lavoro pluriennale. c) un importo proveniente dagli altri pertinenti programmi dell’Unione, nella misura necessaria all’esecuzione dei compiti o al raggiungimento degli obiettivi del Centro di competenza, fatte salve le decisioni adottate conformemente ai regolamenti che istituiscono tali programmi. 4.   Il contributo massimo dell’Unione è prelevato dagli stanziamenti del bilancio generale dell’Unione assegnati al Programma Europa digitale, al programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa, stabilito dalla decisione (UE) 2021/764 e ad altri programmi e progetti che rientrano nell’ambito di attività del Centro di competenza o della rete. 5.   Il Centro di competenza attua azioni relative alla cibersicurezza del Programma Europa digitale e di Orizzonte Europa a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iv), del regolamento finanziario. 6.   I contributi provenienti da programmi dell’Unione diversi da quelli di cui ai paragrafi 3 e 4, che rientrano nel cofinanziamento dell’Unione a favore di un programma attuato da uno degli Stati membri, non sono presi in considerazione nel calcolo del contributo finanziario massimo dell’Unione di cui a tali paragrafi. 7.   Gli Stati membri partecipano volontariamente alle azioni congiunte con contributi finanziari e/o in natura su base volontaria. Se uno Stato membro partecipa a un’azione congiunta, il suo contributo finanziario copre le spese amministrative in proporzione al suo contributo all’azione congiunta. Le spese amministrative delle azioni congiunte sono coperte da contributi di natura finanziaria. Le spese di funzionamento delle azioni congiunte possono essere coperte da contributi finanziari o in natura, come previsto da Orizzonte Europa e dal Programma Europa digitale. I contributi di ciascuno Stato membro possono assumere la forma del sostegno che tale Stato membro ha fornito, nell’ambito di un’azione congiunta, a beneficiari dell’azione congiunta stabiliti in tale Stato membro. I contributi in natura degli Stati membri consistono nelle spese ammissibili sostenute dai centri nazionali di coordinamento e da altri enti pubblici quando questi partecipano a progetti finanziati a titolo del presente regolamento, al netto dell’eventuale contributo dell’Unione a copertura di tali spese. Nel caso di progetti finanziati mediante Orizzonte Europa, le spese ammissibili sono calcolate a norma dell’ del regolamento (UE) 2021/695. Nel caso di progetti finanziati mediante il Programma Europa digitale, le spese ammissibili sono calcolate conformemente al regolamento finanziario. L’importo previsto dei contributi volontari totali degli Stati membri a favore delle azioni congiunte nell’ambito di Orizzonte Europa, compresi i contributi finanziari a copertura delle spese amministrative, è determinato affinché se ne tenga conto nel quadro del processo di pianificazione strategica del programma Orizzonte Europa da svolgersi a norma dell’, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/695, con il contributo del consiglio di direzione. Per le azioni nel quadro del Programma Europa digitale, nonostante l’ del regolamento (UE) 2021/694, gli Stati membri possono contribuire alle spese del Centro di competenza cofinanziate dal Programma Europa digitale in misura inferiore agli importi specificati al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo. 8.   Il cofinanziamento nazionale da parte degli Stati membri di azioni sostenute da programmi dell’Unione diversi da Orizzonte Europa e dal Programma Europa digitale è considerato un contributo nazionale degli Stati membri nella misura in cui tali contributi sono parte di azioni congiunte e sono inclusi nel programma di lavoro del Centro di competenza. 9.   Ai fini della valutazione dei contributi di cui al paragrafo 3 del presente articolo e all’, paragrafo 2, lettera b), le spese sono determinate secondo le prassi contabili abitualmente seguite dallo Stato membro interessato, le norme contabili applicabili dallo Stato membro interessato, le norme contabili internazionali e i principi internazionali di informativa finanziaria applicabili. Le spese sono certificate da un revisore esterno indipendente nominato dallo Stato membro interessato. Il metodo di valutazione può essere verificato dal Centro di competenza in caso di dubbi sulla certificazione. 10.   Se uno degli Stati membri non adempie ai suoi impegni per quanto riguarda il contributo finanziario o in natura riguardante azioni congiunte, il direttore esecutivo lo notifica per iscritto allo Stato membro in questione e fissa un termine ragionevole entro il quale ovviare all’inadempienza. Se lo Stato membro inadempiente non pone rimedio alla situazione entro il termine stabilito, il direttore esecutivo convoca una riunione del consiglio di direzione per decidere se revocargli il diritto di voto o applicare altre misure fino a quando detto Stato membro non avrà adempiuto ai suoi obblighi. I diritti di voto dello Stato membro inadempiente riguardanti azioni congiunte sono sospesi finché non verrà posto rimedio all’inadempimento degli impegni. 11.   La Commissione può cessare, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell’Unione alle azioni congiunte qualora lo Stato membro contributore non fornisca i contributi di cui al paragrafo 3, lettera b), li fornisca solo parzialmente o in ritardo. L’annullamento, la riduzione o la sospensione del contributo finanziario dell’Unione da parte della Commissione è proporzionato, in termini di importo e di tempi, all’inadempienza dello Stato membro nel fornire contributi, alla fornitura parziale o al ritardo della fornitura dei medesimi. 12.   Gli Stati membri contributori riferiscono al consiglio di direzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, in merito al valore dei contributi di cui al paragrafo 7 per azioni congiunte con l’Unione forniti nel corso dell’esercizio finanziario precedente.
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