Art. 22

Spese e risorse del Centro di competenza

In vigore dal 20 mag 2021
Spese e risorse del Centro di competenza 1.   Le spese amministrative del Centro di competenza sono coperte in linea di principio da contributi finanziari su base annua forniti dall’Unione. Gli Stati membri contributori forniscono contributi finanziari supplementari in proporzione ai loro contributi volontari alle azioni congiunte. Qualora una parte del contributo destinato a coprire le spese amministrative non sia utilizzata, può essere resa disponibile per coprire le spese di funzionamento del Centro di competenza. 2.   Le spese di funzionamento del Centro di competenza sono coperte mediante: a) il contributo finanziario dell’Unione; b) i contributi volontari, finanziari o in natura, degli Stati membri contributori nel caso di azioni congiunte. 3.   Le risorse del Centro di competenza iscritte a bilancio si compongono dei contributi seguenti: a) contributi finanziari dell’Unione alle spese amministrative e di funzionamento; b) contributi finanziari volontari degli Stati membri contributori alle spese amministrative nel caso di azioni congiunte; c) contributi finanziari volontari degli Stati membri contributori alle spese di funzionamento nel caso di azioni congiunte; d) eventuali entrate generate dal Centro di competenza; e) eventuali altri contributi finanziari, risorse o entrate. 4.   Gli interessi maturati dai contributi versati al Centro di competenza dagli Stati membri contributori sono considerati una sua entrata. 5.   Tutte le risorse del Centro di competenza e le sue attività sono utilizzate per conseguimento dei suoi obiettivi. 6.   Il Centro di competenza è proprietario di tutti gli attivi che genera o che gli sono trasferiti ai fini della realizzazione dei suoi obiettivi. Fatte salve le norme applicabili del pertinente programma di finanziamento, la proprietà degli attivi generati o acquisiti in azioni congiunte è decisa in conformità dell’, paragrafo 3, lettera b). 7.   Le eventuali eccedenze rispetto alle spese rimangono di proprietà del Centro di competenza e non sono ridistribuite ai suoi membri contributori, salvo in caso di liquidazione del Centro di competenza. 8.   Il Centro di competenza coopera strettamente con altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione, tenendo debitamente conto dei rispettivi mandati ed evitando duplicazioni di meccanismi di cooperazione esistenti, per trarre beneficio delle sinergie e, ove del caso, ridurre le spese amministrative.
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Spese e risorse del Centro di competenza (Art. 22 Regolamento (UE) 2021/887) — Testo vigente | Portale Normativo