Art. 23

Impegni finanziari

In vigore dal 20 mag 2021
Impegni finanziari Gli impegni finanziari del Centro di competenza non superano l’importo delle risorse finanziarie disponibili o iscritte a bilancio dai suoi membri.
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Impegni finanziari (Art. 23 Regolamento (UE) 2021/887) — Testo vigente | Portale Normativo