Art. 25
Formazione del bilancio
In vigore dal 20 mag 2021
Formazione del bilancio
1. Ogni anno il direttore esecutivo redige un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese del Centro di competenza per l’esercizio finanziario successivo e lo trasmette al consiglio di direzione, corredato di un progetto di tabella dell’organico di cui all’, paragrafo 3, lettera l). Le entrate e le spese risultano in pareggio. Le spese del Centro di competenza comprendono le spese per il personale, amministrative, per le infrastrutture e di funzionamento. Le spese amministrative sono ridotte al minimo, anche mediante riassegnazione di personale o di posti.
2. Ogni anno il consiglio di direzione elabora, sulla base del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese di cui al paragrafo 1, lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Centro di competenza per l’esercizio finanziario successivo.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno il consiglio di direzione invia alla Commissione lo stato di previsione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che forma parte integrante del progetto di documento unico di programmazione di cui all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione.
4. Sulla base dello stato di previsione, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione iscrive le stime che ritiene necessarie per quanto concerne la tabella dell’organico, di cui all’, paragrafo 3, lettera l), del presente regolamento, e l’importo del contributo a carico del bilancio generale nel progetto di bilancio dell’Unione che sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente agli articoli 313 e 314 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
5. Il Parlamento europeo e il Consiglio autorizzano gli stanziamenti a titolo del contributo destinato al Centro di competenza.
6. Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano la tabella dell’organico di cui all’, paragrafo 3, lettera l).
7. Insieme al programma di lavoro annuale e al programma di lavoro pluriennale, il consiglio di direzione adotta il bilancio del Centro di competenza. Esso diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione. Se del caso, il consiglio di direzione modifica il bilancio e il programma di lavoro annuale del Centro di competenza per conformarli al bilancio generale dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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