Art. 27

Rendicontazione operativa e finanziaria

In vigore dal 20 mag 2021
Rendicontazione operativa e finanziaria 1.   Il direttore esecutivo riferisce annualmente al consiglio di direzione in merito all’esecuzione dei suoi compiti conformemente alle regole finanziarie del Centro di competenza. 2.   Entro due mesi dalla fine di ciascun esercizio finanziario, il direttore esecutivo sottopone all’approvazione del consiglio di direzione una relazione annuale di attività sui progressi compiuti dal Centro di competenza nell’anno civile precedente, in particolare in riferimento al programma di lavoro annuale relativo a quell’anno e al conseguimento delle sue priorità e dei suoi obiettivi strategici. Tale relazione include informazioni sugli aspetti seguenti: a) le azioni operative svolte e le spese corrispondenti; b) le azioni presentate, suddivise per tipologia di partecipanti, comprese le PMI, e per Stato membro; c) le azioni selezionate per il finanziamento, suddivise per tipologia di partecipanti, comprese le PMI, e per Stato membro, con l’indicazione del contributo erogato dal Centro di competenza ai singoli partecipanti e alle singole azioni; d) l’assolvimento della missione e il conseguimento degli obiettivi di cui al presente regolamento, nonché le proposte di ulteriori iniziative necessarie per assolvere tale missione e conseguire tali obiettivi; e) la coerenza dei compiti di esecuzione con l’agenda e al programma di lavoro pluriennale. 3.   Una volta approvata dal consiglio di direzione, la relazione annuale di attività è resa pubblica.
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Rendicontazione operativa e finanziaria (Art. 27 Regolamento (UE) 2021/887) — Testo vigente | Portale Normativo