Art. 29

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

In vigore dal 20 mag 2021
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione 1.   Il Centro di competenza adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli regolari ed efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive. 2.   Il Centro di competenza accorda al personale della Commissione e alle altre persone da essa autorizzate, nonché alla Corte dei conti, l’accesso ai siti e locali del Centro di competenza, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per effettuare i controlli. 3.   L’OLAF può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure di cui al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (17) e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o a contratti finanziati, direttamente o indirettamente, conformemente al presente regolamento. 4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, i contratti e le convenzioni di sovvenzione derivanti dall’attuazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, il Centro di competenza, la Corte dei conti e l’OLAF a procedere a tali controlli e indagini secondo le loro rispettive competenze. Qualora l’attuazione di un’azione sia esternalizzata o sottodelegata, in tutto o in parte, o richieda l’aggiudicazione di un appalto o la concessione di un sostegno finanziario a terzi, il contratto o la convenzione di sovvenzione includono l’obbligo per il contraente o il beneficiario di imporre a eventuali terze parti interessate l’accettazione esplicita di questi poteri della Commissione, del Centro di competenza, della Corte dei conti e dell’OLAF.
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Tutela degli interessi finanziari dell’Unione (Art. 29 Regolamento (UE) 2021/887) — Testo vigente | Portale Normativo