Art. 29 · Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

Art. 29

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

In vigore dal 20 mag 2021
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione 1.   Il Centro di competenza adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli regolari ed efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive. 2.   Il Centro di competenza accorda al personale della Commissione e alle altre persone da essa autorizzate, nonché alla Corte dei conti, l’accesso ai siti e locali del Centro di competenza, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per effettuare i controlli. 3.   L’OLAF può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure di cui al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (17) e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o a contratti finanziati, direttamente o indirettamente, conformemente al presente regolamento. 4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, i contratti e le convenzioni di sovvenzione derivanti dall’attuazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, il Centro di competenza, la Corte dei conti e l’OLAF a procedere a tali controlli e indagini secondo le loro rispettive competenze. Qualora l’attuazione di un’azione sia esternalizzata o sottodelegata, in tutto o in parte, o richieda l’aggiudicazione di un appalto o la concessione di un sostegno finanziario a terzi, il contratto o la convenzione di sovvenzione includono l’obbligo per il contraente o il beneficiario di imporre a eventuali terze parti interessate l’accettazione esplicita di questi poteri della Commissione, del Centro di competenza, della Corte dei conti e dell’OLAF.
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