Art. 31
Esperti nazionali distaccati e altro personale
In vigore dal 20 mag 2021
Esperti nazionali distaccati e altro personale
1. Il Centro di competenza può avvalersi di esperti nazionali distaccati o di altro personale non alle sue dipendenze.
2. D’intesa con la Commissione, il consiglio di direzione adotta una decisione che stabilisce le disposizioni applicabili al distacco di esperti nazionali presso il Centro di competenza.
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