Art. 31

Esperti nazionali distaccati e altro personale

In vigore dal 20 mag 2021
Esperti nazionali distaccati e altro personale 1.   Il Centro di competenza può avvalersi di esperti nazionali distaccati o di altro personale non alle sue dipendenze. 2.   D’intesa con la Commissione, il consiglio di direzione adotta una decisione che stabilisce le disposizioni applicabili al distacco di esperti nazionali presso il Centro di competenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:887:oj#art-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Esperti nazionali distaccati e altro personale (Art. 31 Regolamento (UE) 2021/887) — Testo vigente | Portale Normativo