Art. 33

Norme di sicurezza

In vigore dal 20 mag 2021
Norme di sicurezza 1.   Alla partecipazione a tutte le azioni finanziate dal Centro di competenza si applicano le disposizioni dell’ del regolamento (UE) 2021/694. 2.   Le norme di sicurezza specifiche seguenti si applicano ad azioni finanziate da Orizzonte Europa: a) ai fini dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/695, qualora il programma di lavoro annuale lo preveda, è possibile limitare la concessione di licenze non esclusive a terzi stabiliti o considerati stabiliti in uno Stato membro e controllati da tale Stato membro o cittadini di tale Stato membro; b) ai fini dell’, paragrafo 4, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/695, il trasferimento o la concessione di una licenza a favore di un soggetto giuridico stabilito in un paese associato o nell’Unione, ma controllato da paesi terzi, possono costituire un motivo di opposizione al trasferimento di proprietà dei risultati o alla concessione di licenze esclusive sui risultati; c) ai fini dell’, paragrafo 7, primo comma, lettera a), del regolamento(UE) 2021/695, qualora il programma di lavoro annuale lo preveda, è possibile limitare la concessione di diritti di accesso, come definiti all’, punto 9), di tale regolamento, a un solo soggetto giuridico stabilito o considerato stabilito in uno Stato membro e controllato da tale Stato membro o da cittadini di tale Stato membro.
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Norme di sicurezza (Art. 33 Regolamento (UE) 2021/887) — Testo vigente | Portale Normativo