Art. 34

Trasparenza

In vigore dal 20 mag 2021
Trasparenza 1.   Il Centro di competenza svolge le proprie attività con un livello elevato di trasparenza. 2.   Il Centro di competenza provvede affinché il pubblico e le parti interessate dispongano tempestivamente di informazioni adeguate, obiettive, affidabili e facilmente accessibili, in particolare sui risultati del suo lavoro. Inoltre, rende pubbliche le dichiarazioni di interessi rese a norma dell’. Il medesimo requisito si applica ai centri nazionali di coordinamento, alla comunità e al gruppo consultivo strategico, conformemente al diritto pertinente. 3.   Il consiglio di direzione, su proposta del direttore esecutivo, può autorizzare le parti interessate a presenziare in qualità di osservatori allo svolgimento di alcune attività del Centro di competenza. 4.   Il Centro di competenza stabilisce nel regolamento interno del consiglio di direzione e del gruppo consultivo strategico le disposizioni pratiche per l’attuazione delle regole di trasparenza di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Ai fini delle azioni finanziate da Orizzonte Europa, tali regolamento interno e disposizioni tengono conto del regolamento (UE) 2021/695.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:887:oj#art-34

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Trasparenza (Art. 34 Regolamento (UE) 2021/887) — Testo vigente | Portale Normativo