Art. 30

Personale

In vigore dal 20 mag 2021
Personale 1.   Al personale del Centro di competenza si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti e le norme adottate di comune accordo dalle istituzioni dell’Unione per l’applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti. 2.   Il consiglio di direzione esercita, nei confronti del personale del Centro di competenza, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all’autorità che ha il potere di nomina e i poteri conferiti dal regime applicabile agli altri agenti all’autorità abilitata a stipulare contratti («poteri dell’autorità che ha il potere di nomina»). 3.   Il consiglio di direzione adotta, a norma dell’articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull’, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull’ del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i pertinenti poteri dell’autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione di tale delega. Il direttore esecutivo è autorizzato a sottodelegare tali poteri. 4.   Se circostanze eccezionali lo richiedono, il consiglio di direzione può, mediante una decisione, sospendere temporaneamente i poteri dell’autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo, nonché qualsiasi potere sottodelegato da quest’ultimo. In tal caso il consiglio di direzione esercita i poteri dell’autorità che ha il potere di nomina o li delega a uno dei suoi membri o a un membro del personale del Centro di competenza che non sia il direttore esecutivo. 5.   Il consiglio di direzione adotta modalità per garantire l’attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti conformemente all’articolo 110 dello statuto dei funzionari. 6.   Il numero degli effettivi è stabilito nella tabella dell’organico di cui all’, paragrafo 3, lettera l), che indica il numero di posti temporanei per gruppo di funzioni e per grado e il numero di agenti contrattuali espresso in equivalenti a tempo pieno, in linea con il bilancio annuale del Centro di competenza. 7.   Il fabbisogno di risorse umane del Centro di competenza è coperto innanzitutto mediante riassegnazione di personale o di posti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione europea e mediante l’assunzione di risorse umane aggiuntive. Il personale del Centro di competenza può essere costituito da agenti temporanei e contrattuali. 8.   Tutte le spese relative al personale sono a carico del Centro di competenza.
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Personale (Art. 30 Regolamento (UE) 2021/887) — Testo vigente | Portale Normativo