Art. 6
Designazione dei centri nazionali di coordinamento
In vigore dal 20 mag 2021
Designazione dei centri nazionali di coordinamento
1. Entro il 29 dicembre 2021, ciascuno Stato membro designa un ente conforme ai criteri di cui al paragrafo 5 che agisce in qualità di centro nazionale di coordinamento ai fini del presente regolamento. Ciascuno Stato membro ne informa il consiglio di direzione senza ritardo. Tale ente può essere un ente già situato in tale Stato membro.
Il termine di cui al primo comma del presente paragrafo è prorogato per il periodo durante il quale la Commissione emette il parere di cui al paragrafo 2.
2. Uno Stato membro può, in qualsiasi momento, chiedere alla Commissione un parere in merito al possesso della necessaria capacità dell’ente che ha designato o intende designare quale proprio centro nazionale di coordinamento per la gestione dei fondi al fine di assolvere la missione e conseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento. La Commissione emette il suo parere a tale Stato membro entro tre mesi dalla richiesta.
3. Sulla base della notifica da parte di uno Stato membro di un ente di cui al paragrafo 1, il consiglio di direzione provvede, entro tre mesi dalla notifica, a inserire nell’elenco tale ente in quanto centro nazionale di coordinamento. Il Centro di competenza pubblica l’elenco dei centri nazionali di coordinamento designati.
4. Gli Stati membri possono designare in qualsiasi momento un nuovo ente come centro nazionale di coordinamento ai fini del presente regolamento. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano alla designazione di qualsiasi nuovo ente.
5. Il centro nazionale di coordinamento designato è un ente del settore pubblico o un ente a partecipazione pubblica maggioritaria che esercita funzioni amministrative pubbliche ai sensi del diritto nazionale, anche per delega, ed è in grado di sostenere il Centro di competenza e la rete nell’assolvimento della loro missione di cui all’ del presente regolamento. Esso dispone di competenze in materia di cibersicurezza nell’ambito della ricerca e della tecnologia o vi ha accesso. Esso è in grado di interagire e di coordinarsi efficacemente con l’industria, il settore pubblico, la comunità accademica e della ricerca e i cittadini, nonché con le autorità designate a norma della direttiva (UE) 2016/1148.
6. In qualsiasi momento, i centri nazionali di coordinamento possono chiedere di ottenere il riconoscimento della loro necessaria capacità di gestire i fondi in per assolvere la missione e conseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento, conformemente ai regolamenti (UE) 2021/695 e (UE) 2021/694. Entro tre mesi da tale richiesta, la Commissione valuta tale capacità del centro nazionale di coordinamento in questione di gestire i fondi e adotta una decisione.
Se uno Stato membro riceve il parere positivo della Commissione secondo la procedura di cui al paragrafo 2, tale parere è considerato una decisione che riconosce in capo al pertinente ente la sussistenza della necessaria capacità per i fini di cui al presente paragrafo.
Entro il 29 agosto 2021, previa consultazione del consiglio di direzione, la Commissione formula orientamenti sulla valutazione di cui al primo comma, inclusa la precisazione delle condizioni per il riconoscimento e delle modalità di elaborazione dei pareri e delle valutazioni.
Prima di emettere il parere di cui al paragrafo 2 e adottare la decisione di cui al primo comma del presente paragrafo, la Commissione tiene conto di ogni informazione e documentazione fornita dal centro nazionale di coordinamento richiedente.
Qualsiasi decisione di non riconoscere in capo ad un centro nazionale di coordinamento la sussistenza della necessaria capacità di gestire fondi per assolvere la missione e conseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento deve essere debitamente motivata, indicando i requisiti che il centro nazionale di coordinamento richiedente deve ancora soddisfare che giustificano la decisione di diniego di riconoscimento. Qualsiasi centro nazionale di coordinamento la cui richiesta di riconoscimento sia stata respinta può presentare nuovamente la richiesta in qualsiasi momento corredandola di informazioni supplementari.
Gli Stati membri informano la Commissione in caso di cambiamenti relativi al centro nazionale di coordinamento, quali la composizione centro nazionale di coordinamento, la sua natura giuridica o altri aspetti pertinenti, che incidono sulla sua capacità di gestire i fondi dell’Unione per assolvere la missione e conseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento. Una volta ricevute tali informazioni, la Commissione può rivedere di conseguenza la sua decisione di concedere o negare il riconoscimento in capo al centro nazionale di coordinamento della sussistenza della necessaria capacità di gestire fondi per assolvere la missione e conseguire gli obiettivi.
7. La rete è costituita da tutti i centri nazionali di coordinamento notificati al consiglio di direzione dagli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:887:oj#art-6