Art. 45 · Sostegno da parte dello Stato membro ospitante

Art. 45

Sostegno da parte dello Stato membro ospitante

In vigore dal 20 mag 2021
Sostegno da parte dello Stato membro ospitante Tra il Centro di competenza e lo Stato membro ospitante in cui esso ha sede può essere concluso un accordo amministrativo concernente i privilegi e le immunità e altre agevolazioni che tale Stato membro è tenuto a concedere al Centro di competenza.
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