Art. 3

Criteri di ecosostenibilità delle attività economiche

In vigore dal 18 giu 2020
Criteri di ecosostenibilità delle attività economiche Al fine di stabilire il grado di ecosostenibilità di un investimento, un’attività economica è considerata ecosostenibile se: a) contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all’, in conformità degli articoli da 10 a 16; b) non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all’, in conformità dell’; c) è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste all’; e d) è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione ai sensi dell’, paragrafo 3, dell’, paragrafo 3, dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafo 2, o dell’, paragrafo 2.
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Criteri di ecosostenibilità delle attività economiche (Art. 3 Regolamento (UE) 2020/852) — Testo vigente | Portale Normativo