Art. 2

Definizioni

In vigore dal 18 giu 2020
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «investimento ecosostenibile»: un investimento in una o più attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi del presente regolamento; 2) «partecipante ai mercati finanziari»: un partecipante ai mercati finanziari quale definito all’, punto 1), del regolamento (UE) 2019/2088, compreso il produttore di un prodotto pensionistico al quale uno Stato membro abbia deciso di applicare tale regolamento conformemente all’ dello stesso; 3) «prodotto finanziario»: un prodotto finanziario quale definito all’, punto 12), del regolamento (UE) 2019/2088; 4) «emittente»: un emittente quale definito all’, lettera h), del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (69); 5) «mitigazione dei cambiamenti climatici»: il processo di mantenere l’aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C e di proseguire gli sforzi volti a limitarlo a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, come stabilito dall’accordo di Parigi; 6) «adattamento ai cambiamenti climatici»: il processo di adeguamento ai cambiamenti climatici attuali e previsti e ai loro effetti; 7) «gas a effetto serra»: uno dei gas a effetto serra di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (70); 8) «gerarchia dei rifiuti»: la gerarchia dei rifiuti di cui all’ della direttiva 2008/98/CE; 9) «economia circolare»: un sistema economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle altre risorse nell’economia è mantenuto il più a lungo possibile, migliorandone l’uso efficiente nella produzione e nel consumo, così da ridurre l’impatto ambientale del loro uso, riducendo al minimo i rifiuti e il rilascio di sostanze pericolose in tutte le fasi del loro ciclo di vita, anche mediante l’applicazione della gerarchia dei rifiuti; 10) «inquinante»: sostanza, vibrazione, calore, rumore, luce o altro contaminante presente nell’aria, nell’acqua o nel terreno che potrebbe nuocere alla salute umana o all’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi; 11) «suolo»: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie, costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi; 12) «inquinamento»: a) l’introduzione diretta o indiretta di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel terreno in conseguenza di un’attività umana; b) nel contesto dell’ambiente marino, inquinamento quale definito all’, punto 8), della direttiva 2008/56/CE; c) nel contesto dell’ambiente acquatico, inquinamento quale definito all’, punto 33), della direttiva 2000/60/CE; 13) «ecosistema»: un complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di microorganismi e dal loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un’unità funzionale; 14) «servizi ecosistemici»: i contributi diretti e indiretti degli ecosistemi ai benefici economici, sociali, culturali e di altro tipo che le persone traggono da tali ecosistemi; 15) «biodiversità»: la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi gli ecosistemi terrestri, marini ed altri ecosistemi acquatici, e i complessi ecologici di cui fanno parte e include la diversità nell’ambito delle specie, tra le specie e degli ecosistemi; 16) «buona condizione»: in relazione a un ecosistema, il fatto che un ecosistema sia in buona condizione fisica, chimica e biologica o di buona qualità fisica, chimica e biologica, in grado di autoriprodursi o di autorigenerarsi, nel quale la composizione delle specie, la struttura ecosistemica e le funzioni ecologiche non sono compromesse; 17) «efficienza energetica»: l’utilizzo più efficiente dell’energia in tutte le fasi della catena dell’energia, dalla produzione al consumo finale; 18) «acque marine»: acque marine quali definite all’, punto 1), della direttiva 2008/56/CE; 19) «acque superficiali»: acque superficiali quali definite all’, punto 1), della direttiva 2000/60/CE; 20) «acque sotterranee»: acque sotterranee quali definite all’, punto 2), della direttiva 2000/60/CE; 21) «buono stato ecologico»: il buono stato ecologico quale definito all’, punto 5), della direttiva 2008/56/CE; 22) «buono stato»: a) per le acque superficiali: aventi sia un «buono stato ecologico» quale definito all’, punto 22), della direttiva 2000/60/CE sia un «buono stato chimico delle acque superficiali» quale definito all’, punto 24), della stessa; b) per le acque sotterranee: aventi sia un «buono stato chimico delle acque sotterranee» quale definito all’, punto 25), della direttiva 2000/60/CE sia un «buono stato quantitativo» quale definito all’, punto 28), della stessa; 23) «buon potenziale ecologico»: il buon potenziale ecologico quale definito all’, punto 23), della direttiva 2000/60/CE.
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