Art. 2
Definizioni
In vigore dal 18 giu 2020
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«investimento ecosostenibile»: un investimento in una o più attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi del presente regolamento;
2)
«partecipante ai mercati finanziari»: un partecipante ai mercati finanziari quale definito all’, punto 1), del regolamento (UE) 2019/2088, compreso il produttore di un prodotto pensionistico al quale uno Stato membro abbia deciso di applicare tale regolamento conformemente all’ dello stesso;
3)
«prodotto finanziario»: un prodotto finanziario quale definito all’, punto 12), del regolamento (UE) 2019/2088;
4)
«emittente»: un emittente quale definito all’, lettera h), del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (69);
5)
«mitigazione dei cambiamenti climatici»: il processo di mantenere l’aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C e di proseguire gli sforzi volti a limitarlo a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, come stabilito dall’accordo di Parigi;
6)
«adattamento ai cambiamenti climatici»: il processo di adeguamento ai cambiamenti climatici attuali e previsti e ai loro effetti;
7)
«gas a effetto serra»: uno dei gas a effetto serra di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (70);
8)
«gerarchia dei rifiuti»: la gerarchia dei rifiuti di cui all’ della direttiva 2008/98/CE;
9)
«economia circolare»: un sistema economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle altre risorse nell’economia è mantenuto il più a lungo possibile, migliorandone l’uso efficiente nella produzione e nel consumo, così da ridurre l’impatto ambientale del loro uso, riducendo al minimo i rifiuti e il rilascio di sostanze pericolose in tutte le fasi del loro ciclo di vita, anche mediante l’applicazione della gerarchia dei rifiuti;
10)
«inquinante»: sostanza, vibrazione, calore, rumore, luce o altro contaminante presente nell’aria, nell’acqua o nel terreno che potrebbe nuocere alla salute umana o all’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
11)
«suolo»: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie, costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi;
12)
«inquinamento»:
a)
l’introduzione diretta o indiretta di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel terreno in conseguenza di un’attività umana;
b)
nel contesto dell’ambiente marino, inquinamento quale definito all’, punto 8), della direttiva 2008/56/CE;
c)
nel contesto dell’ambiente acquatico, inquinamento quale definito all’, punto 33), della direttiva 2000/60/CE;
13)
«ecosistema»: un complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di microorganismi e dal loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un’unità funzionale;
14)
«servizi ecosistemici»: i contributi diretti e indiretti degli ecosistemi ai benefici economici, sociali, culturali e di altro tipo che le persone traggono da tali ecosistemi;
15)
«biodiversità»: la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi gli ecosistemi terrestri, marini ed altri ecosistemi acquatici, e i complessi ecologici di cui fanno parte e include la diversità nell’ambito delle specie, tra le specie e degli ecosistemi;
16)
«buona condizione»: in relazione a un ecosistema, il fatto che un ecosistema sia in buona condizione fisica, chimica e biologica o di buona qualità fisica, chimica e biologica, in grado di autoriprodursi o di autorigenerarsi, nel quale la composizione delle specie, la struttura ecosistemica e le funzioni ecologiche non sono compromesse;
17)
«efficienza energetica»: l’utilizzo più efficiente dell’energia in tutte le fasi della catena dell’energia, dalla produzione al consumo finale;
18)
«acque marine»: acque marine quali definite all’, punto 1), della direttiva 2008/56/CE;
19)
«acque superficiali»: acque superficiali quali definite all’, punto 1), della direttiva 2000/60/CE;
20)
«acque sotterranee»: acque sotterranee quali definite all’, punto 2), della direttiva 2000/60/CE;
21)
«buono stato ecologico»: il buono stato ecologico quale definito all’, punto 5), della direttiva 2008/56/CE;
22)
«buono stato»:
a)
per le acque superficiali: aventi sia un «buono stato ecologico» quale definito all’, punto 22), della direttiva 2000/60/CE sia un «buono stato chimico delle acque superficiali» quale definito all’, punto 24), della stessa;
b)
per le acque sotterranee: aventi sia un «buono stato chimico delle acque sotterranee» quale definito all’, punto 25), della direttiva 2000/60/CE sia un «buono stato quantitativo» quale definito all’, punto 28), della stessa;
23)
«buon potenziale ecologico»: il buon potenziale ecologico quale definito all’, punto 23), della direttiva 2000/60/CE.
Storico versioni
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