Art. 18
Garanzie minime di salvaguardia
In vigore dal 18 giu 2020
Garanzie minime di salvaguardia
1. Le garanzie minime di salvaguardia di cui all’, lettera c), sono procedure attuate da un’impresa che svolge un’attività economica al fine di garantire che sia in linea con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dalla Carta internazionale dei diritti dell’uomo.
2. Nell’attuare le procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le imprese rispettano il principio «non arrecare un danno significativo» di cui all’, punto 17), del regolamento (UE) 2019/2088.
Storico versioni
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