Art. 19

Requisiti dei criteri di vaglio tecnico

In vigore dal 18 giu 2020
Requisiti dei criteri di vaglio tecnico 1.   I criteri di vaglio tecnico fissati ai sensi dell’, paragrafo 3, dell’, paragrafo 3, dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafo 2, e dell’, paragrafo 2: a) individuano i principali contributi potenziali a favore di un determinato obiettivo ambientale, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, tenendo conto dell’impatto sia a lungo che a breve termine di una determinata attività economica; b) specificano le prescrizioni minime che devono essere soddisfatte per evitare un danno significativo a qualsiasi dei pertinenti obiettivi ambientali, tenendo conto dell’impatto sia a lungo che a breve termine di una determinata attività economica; c) sono quantitativi e per quanto possibile contengono valori limite, altrimenti sono qualitativi; d) fanno riferimento, ove opportuno, sia ai sistemi di etichettatura e di certificazione dell’Unione sia alle metodologie della stessa per svolgere una valutazione dell’impronta ambientale e ai suoi sistemi di classificazione statistica, e tengono conto di ogni pertinente normativa dell’Unione in vigore; e) ove praticabile, utilizzano gli indicatori di sostenibilità di cui all’, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/2088; f) si basano su prove scientifiche irrefutabili e sul principio di precauzione sancito dall’articolo 191 TFUE; g) tengono conto del ciclo di vita, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, considerando sia l’impatto ambientale dell’attività economica sia l’impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti, in particolare prendendo in considerazione la produzione, l’uso e il fine vita di tali prodotti e servizi; h) tengono conto della natura e delle dimensioni dell’attività economica, in particolare: i) se si tratta di un’attività abilitante di cui all’; o ii) se si tratta di un’attività di transizione di cui all’, paragrafo 2; i) tengono conto del potenziale impatto sui mercati della transizione verso un’economia più sostenibile, compreso il rischio che determinati attivi risultino non recuperabili a causa di tale transizione, come pure il rischio di creare incentivi non coerenti per investire in modo sostenibile; j) contemplano tutte le attività economiche pertinenti all’interno di un determinato settore e assicurano che siano trattate in modo equo se contribuiscono nella stessa misura agli obiettivi ambientali di cui all’ del presente regolamento, al fine di evitare una distorsione della concorrenza sul mercato; e k) sono di facile utilizzo e sono stabiliti in modo da agevolare la verifica della loro conformità. Se l’attività economica appartiene a una delle categorie di cui alla lettera h), i criteri di vaglio tecnico indicano chiaramente questo aspetto. 2.   I criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 1 comprendono anche criteri applicabili ad attività legate al passaggio all’energia pulita coerenti con un percorso inteso a limitare l’aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, segnatamente l’efficienza energetica e le energie rinnovabili, nella misura in cui tali attività contribuiscono in modo sostanziale al raggiungimento di un obiettivo ambientale. 3.   I criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 1 garantiscono che le attività di produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili fossili solidi non siano considerate attività economiche ecosostenibili. 4.   I criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 1 comprendono anche criteri riguardanti le attività legate al passaggio a una mobilità pulita o climaticamente neutra, anche grazie allo spostamento modale, a misure di efficienza e ai carburanti alternativi, nella misura in cui esse contribuiscono in modo sostanziale alla realizzazione di un obiettivo ambientale. 5.   La Commissione riesamina periodicamente i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 1 e, se del caso, modifica gli atti delegati adottati a norma del presente regolamento, in linea con gli sviluppi scientifici e tecnologici. In tale contesto, prima di modificare o sostituire un atto delegato, la Commissione valuta l’attuazione dei criteri tenendo conto dei risultati della loro applicazione da parte dei partecipanti ai mercati finanziari e del loro impatto sui mercati dei capitali, compreso l’incanalamento degli investimenti verso attività economiche ecosostenibili. Per assicurare che le attività economiche di cui all’, paragrafo 2, rimangano su un percorso di transizione credibile e coerente con un’economia climaticamente neutra, la Commissione riesamina i criteri di vaglio tecnico per tali attività almeno ogni tre anni e, se del caso, modifica l’atto delegato di cui all’, paragrafo 3, in linea con gli sviluppi scientifici e tecnologici.
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Requisiti dei criteri di vaglio tecnico (Art. 19 Regolamento (UE) 2020/852) — Testo vigente | Portale Normativo