Art. 16
Attività abilitanti
In vigore dal 18 giu 2020
Attività abilitanti
Si considera che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale a uno o più degli obiettivi ambientali enunciati all’ se consente direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a uno o più di tali obiettivi, a condizione che:
a)
non comporti una dipendenza da attivi che compromettono gli obiettivi ambientali a lungo termine, tenuto conto della vita economica di tali attivi; e
b)
abbia un significativo impatto positivo per l’ambiente, sulla base di considerazioni relative al ciclo di vita.
Storico versioni
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