Art. 14

Contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento

In vigore dal 18 giu 2020
Contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento 1.   Si considera che un’attività economica dà un contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento se contribuisce in modo sostanziale alla protezione dell’ambiente dall’inquinamento mediante: a) la prevenzione o, qualora ciò non sia possibile, la riduzione delle emissioni inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo, diverse dai gas a effetto serra; b) il miglioramento del livello di qualità dell’aria, dell’acqua o del suolo nelle zone in cui l’attività economica si svolge, riducendo contemporaneamente al minimo gli effetti negativi per la salute umana e l’ambiente o il relativo rischio; c) la prevenzione o la riduzione al minimo di qualsiasi effetto negativo sulla salute umana e sull’ambiente legati alla produzione e all’uso o allo smaltimento di sostanze chimiche; d) il ripulimento delle dispersioni di rifiuti e di altri inquinanti; o e) il sostegno di una delle attività elencate alle lettere da a) a d) del presente paragrafo, in conformità dell’. 2.   La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’ al fine di: a) integrare il paragrafo 1 del presente articolo fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento; e b) integrare l’ fissando, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se un’attività economica per la quale sono stati fissati criteri di vaglio tecnico a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca un danno significativo a uno o più di tali obiettivi. 3.   Prima di adottare l’atto delegato di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione consulta la piattaforma di cui all’ in merito ai criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 4.   La Commissione fissa i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 del presente articolo in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni dell’. 5.   Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione adotta l’atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantirne l’applicazione dal 1o gennaio 2023.
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Contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento (Art. 14 Regolamento (UE) 2020/852) — Testo vigente | Portale Normativo