Art. 20
Piattaforma sulla finanza sostenibile
In vigore dal 18 giu 2020
Piattaforma sulla finanza sostenibile
1. La Commissione istituisce una piattaforma sulla finanza sostenibile (la «piattaforma»), composta in modo equilibrato dai seguenti gruppi:
a)
rappresentanti:
i)
dell’Agenzia europea dell’ambiente;
ii)
delle AEV;
iii)
della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti; e
iv)
dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali;
b)
esperti che rappresentano pertinenti portatori di interessi del settore privato, compresi i partecipanti ai mercati finanziari e non finanziari e i settori economici, che rappresentano le industrie interessate e soggetti con competenze in materia contabile e di rendicontazione;
c)
esperti che rappresentano la società civile, compresi soggetti con competenze nel settore ambientale, sociale, del lavoro e della governance;
d)
esperti nominati a titolo personale, in possesso di conoscenze e di comprovata esperienza nei settori interessati dal presente regolamento;
e)
esperti che rappresentano il mondo accademico, compresi le università, gli istituti di ricerca e altre organizzazioni scientifiche, compresi soggetti con competenze globali.
2. La piattaforma:
a)
fornisce consulenza alla Commissione riguardo ai criteri di vaglio tecnico di cui all’ e sull’eventuale necessità di aggiornarli;
b)
analizza l’impatto dei criteri di vaglio tecnico in termini dei potenziali costi e benefici derivanti dalla loro applicazione;
c)
assiste la Commissione nell’analisi delle richieste, provenienti dai portatori di interessi, di elaborazione o revisione dei criteri di vaglio tecnico inerenti a una determinata attività economica;
d)
fornisce consulenza alla Commissione, ove opportuno, sul possibile ruolo della contabilità e delle norme di rendicontazione in materia di sostenibilità nel sostenere l’applicazione dei criteri di vaglio tecnico;
e)
monitora le tendenze, a livello dell’Unione e degli Stati membri, riguardanti i flussi di capitali diretti verso investimenti sostenibili e ne dà conto periodicamente alla Commissione;
f)
fornisce consulenza alla Commissione sull’eventuale necessità di sviluppare ulteriori misure volte a migliorare la disponibilità e la qualità dei dati;
g)
fornisce consulenza alla Commissione sull’utilizzabilità dei criteri di vaglio tecnico, tenendo conto della necessità di evitare indebiti oneri amministrativi;
h)
fornisce consulenza alla Commissione sull’eventuale necessità di modificare il presente regolamento;
i)
fornisce consulenza alla Commissione sulla valutazione e lo sviluppo di politiche in materia di finanza sostenibile, anche riguardo a questioni di coerenza delle politiche;
j)
fornisce consulenza alla Commissione sulla realizzazione di altri obiettivi legati alla sostenibilità, compresi gli obiettivi sociali;
k)
fornisce consulenza alla Commissione sull’applicazione dell’ e sull’eventuale necessità di integrarne le prescrizioni.
3. La piattaforma tiene conto dei pareri di un’ampia gamma di portatori di interessi.
4. La piattaforma è presieduta dalla Commissione e costituita conformemente alle norme orizzontali applicabili per la creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione. In tale contesto la Commissione può invitare esperti con competenze specifiche su base ad hoc.
5. La piattaforma svolge i suoi compiti conformemente al principio della trasparenza. La Commissione pubblica sul suo sito web i verbali delle riunioni della piattaforma e altri documenti pertinenti.
6. I partecipanti ai mercati finanziari che ritengano opportuno considerare ecosostenibile un’attività economica che non soddisfi i criteri di vaglio tecnico fissati ai sensi del presente regolamento o per la quale i criteri non siano ancora stati fissati possono informarne la piattaforma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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