Art. 21

Autorità competenti

In vigore dal 18 giu 2020
Autorità competenti 1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2088 controllino il rispetto da parte dei partecipanti ai mercati finanziari dei requisiti di cui agli del presente regolamento. Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità competenti dispongano di tutti i necessari poteri di vigilanza e di indagine per l’esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento. 2.   Ai fini del presente regolamento, le autorità competenti cooperano tra di loro e si comunicano reciprocamente, senza indebito ritardo, le informazioni rilevanti ai fini dell’esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento.
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Autorità competenti (Art. 21 Regolamento (UE) 2020/852) — Testo vigente | Portale Normativo