Art. 5
Trasparenza degli investimenti ecosostenibili nelle informative precontrattuali e nelle relazioni periodiche
In vigore dal 18 giu 2020
Trasparenza degli investimenti ecosostenibili nelle informative precontrattuali e nelle relazioni periodiche
Se un prodotto finanziario di cui all’, paragrafi 1, 2 o 3, del regolamento (UE) 2019/2088 investe in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale ai sensi dell’, punto 17), di tale regolamento, le informazioni da comunicare in conformità dell’, paragrafo 3, e dell’, paragrafo 2, di tale regolamento includono quanto segue:
a)
informazioni sull’obiettivo o gli obiettivi ambientali di cui all’ del presente regolamento a cui contribuisce l’investimento sottostante il prodotto finanziario; e
b)
una descrizione di come e in che misura gli investimenti sottostanti il prodotto finanziario si riferiscono ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi dell’ del presente regolamento.
La descrizione di cui al primo comma, lettera b), del presente articolo, specifica la quota di investimenti in attività economiche ecosostenibili selezionati per il prodotto finanziario, compresi i dettagli sulle quote di attività abilitanti e di transizione di cui rispettivamente all’ e all’, paragrafo 2, sotto forma di percentuale di tutti gli investimenti selezionati per il prodotto finanziario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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