Art. 11

Contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici

In vigore dal 18 giu 2020
Contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici 1.   Si considera che un’attività economica dà un contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici se: a) comprende soluzioni di adattamento che riducono in modo sostanziale il rischio di effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro sull’attività economica o riducono in modo sostanziale tali effetti negativi, senza accrescere il rischio di effetti negativi sulle persone, sulla natura o sugli attivi; o b) fornisce soluzioni di adattamento che, oltre a soddisfare le condizioni stabilite all’, contribuiscono in modo sostanziale a prevenire o ridurre il rischio di effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro sulle persone, sulla natura o sugli attivi, senza accrescere il rischio di effetti negativi sulle altre persone, sulla natura o sugli attivi. 2.   Le soluzioni di adattamento di cui al paragrafo 1, lettera a), sono valutate e classificate in ordine di priorità utilizzando le migliori proiezioni climatiche disponibili e prevengono e riducono, come minimo: a) gli effetti negativi, sull’attività economica, dei cambiamenti climatici legati a un luogo e contesto determinato; oppure b) i potenziali effetti negativi dei cambiamenti climatici sull’ambiente in cui si svolge l’attività economica. 3.   La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’ al fine di: a) integrare i paragrafi 1 e 2 del presente articolo fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici; e b) integrare l’ fissando, per ogni obiettivo ambientale interessato, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se un’attività economica per la quale sono stati fissati criteri di vaglio tecnico a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca un danno significativo a uno o più di tali obiettivi. 4.   Prima di adottare l’atto delegato di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione consulta la piattaforma di cui all’ in merito i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 5.   La Commissione fissa i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 3 del presente articolo in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni dell’. 6.   Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione adotta l’atto delegato di cui al paragrafo 3, al fine di garantirne l’applicazione dal 1o gennaio 2022.
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Contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici (Art. 11 Regolamento (UE) 2020/852) — Testo vigente | Portale Normativo