Art. 10
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici
In vigore dal 18 giu 2020
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici
1. Si considera che un’attività economica dà un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici se contribuisce in modo sostanziale a stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera al livello che impedisce pericolose interferenze di origine antropica con il sistema climatico in linea con l’obiettivo di temperatura a lungo termine dell’accordo di Parigi evitando o riducendo le emissioni di gas a effetto serra o aumentando l’assorbimento dei gas a effetto serra, anche attraverso prodotti o processi innovativi mediante:
a)
la produzione, la trasmissione, lo stoccaggio, la distribuzione o l’uso di energie rinnovabili conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001, anche tramite tecnologie innovative potenzialmente in grado di ottenere risparmi significativi in futuro oppure tramite il necessario rafforzamento o ampliamento della rete;
b)
il miglioramento dell’efficienza energetica, fatta eccezione per le attività di produzione di energia elettrica di cui all’, paragrafo 3;
c)
l’aumento della mobilità pulita o climaticamente neutra;
d)
il passaggio all’uso di materiali rinnovabili di origine sostenibile;
e)
l’aumento del ricorso alle tecnologie, non nocive per l’ambiente, di cattura e utilizzo del carbonio (carbon capture and utilisation — CCU) e di cattura e stoccaggio del carbonio (carbon capture and storage — CCS), che consentono una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra;
f)
il potenziamento dei pozzi di assorbimento del carbonio nel suolo, anche attraverso attività finalizzate ad evitare la deforestazione e il degrado forestale, il ripristino delle foreste, la gestione sostenibile e il ripristino delle terre coltivate, delle praterie e delle zone umide, l’imboschimento e l’agricoltura rigenerativa;
g)
la creazione dell’infrastruttura energetica necessaria per la decarbonizzazione dei sistemi energetici;
h)
la produzione di combustibili puliti ed efficienti da fonti rinnovabili o neutre in carbonio; o
i)
il sostegno di una delle attività elencate ai punti da a) ad h) del presente paragrafo in conformità dell’.
2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un’attività economica per la quale non esistono alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili dà un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici se sostiene la transizione verso un’economia climaticamente neutra in linea con un percorso inteso a limitare l’aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, anche eliminando gradualmente le emissioni di gas a effetto serra, in particolare le emissioni da combustibili fossili solidi, e se tale attività:
a)
presenta livelli di emissioni di gas a effetto serra che corrispondono alla migliore prestazione del settore o dell’industria;
b)
non ostacola lo sviluppo e la diffusione di alternative a basse emissioni di carbonio; e
c)
non comporta una dipendenza da attivi a elevata intensità di carbonio, tenuto conto della vita economica di tali attivi.
Ai fini del presente paragrafo e della fissazione di criteri di vaglio tecnico ai sensi dell’, la Commissione valuta il contributo potenziale e la fattibilità di tutte le pertinenti tecnologie esistenti.
3. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’ al fine di:
a)
integrare i paragrafi 1 e 2 del presente articolo fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici; e
b)
integrare l’ fissando, per ogni obiettivo ambientale interessato, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se che un’attività economica per la quale sono stati fissati criteri di vaglio tecnico a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.
4. Prima di adottare l’atto delegato di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione consulta la piattaforma di cui all’ in merito ai criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
5. La Commissione fissa i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 3 del presente articolo in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni dell’.
6. Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione adotta l’atto delegato di cui al paragrafo 3, al fine di garantirne l’applicazione dal 1o gennaio 2022.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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