Art. 12
Contributo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine
In vigore dal 18 giu 2020
Contributo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine
1. Si considera che un’attività economica dà un contributo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine se contribuisce in modo sostanziale a conseguire il buono stato dei corpi idrici, compresi i corpi idrici superficiali e quelli sotterranei, o a prevenire il deterioramento di corpi idrici che sono già in buono stato, oppure dà un contributo sostanziale al conseguimento del buono stato ecologico delle acque marine o a prevenire il deterioramento di acque marine che sono già in buono stato ecologico mediante:
a)
la protezione dell’ambiente dagli effetti negativi degli scarichi di acque reflue urbane e industriali, compresi i contaminanti che destano nuove preoccupazioni, quali i prodotti farmaceutici e le microplastiche, per esempio assicurando la raccolta, il trattamento e lo scarico adeguati delle acque reflue urbane e industriali;
b)
la protezione della salute umana dagli effetti negativi di eventuali contaminazioni delle acque destinate al consumo umano, provvedendo a che siano esenti da microorganismi, parassiti e sostanze potenzialmente pericolose per la salute umana e aumentando l’accesso delle persone ad acqua potabile pulita;
c)
il miglioramento della gestione e dell’efficienza idrica, anche proteggendo e migliorando lo stato degli ecosistemi acquatici, promuovendo l’uso sostenibile dell’acqua attraverso la protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili, anche mediante misure quali il riutilizzo dell’acqua, assicurando la progressiva riduzione delle emissioni inquinanti nelle acque sotterranee e di superficie, contribuendo a mitigare gli effetti di inondazioni e siccità, o mediante qualsiasi altra attività che protegga o migliori lo stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici;
d)
la garanzia di un uso sostenibile dei servizi ecosistemici marini o il contributo al buono stato ecologico delle acque marine, anche proteggendo, preservando o ripristinando l’ambiente marino e prevenendo o riducendo gli apporti nell’ambiente marino; o
e)
il sostegno di una delle attività elencate alle lettere da a) a d) del presente paragrafo, in conformità dell’.
2. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’ al fine di:
a)
integrare il paragrafo 1 del presente articolo fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine; e
b)
integrare l’ fissando, per ogni obiettivo ambientale interessato, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se un’attività economica per la quale sono stati fissati criteri di vaglio tecnico a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.
3. Prima di adottare l’atto delegato di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione consulta la piattaforma di cui all’ in merito i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. La Commissione fissa i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 del presente articolo in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni dell’.
5. Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione adotta l’atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantirne l’applicazione dal 1o gennaio 2023.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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