Art. 9

Obiettivi ambientali

In vigore dal 18 giu 2020
Obiettivi ambientali Ai fini del presente regolamento s’intendono per obiettivi ambientali: a) la mitigazione dei cambiamenti climatici; b) l’adattamento ai cambiamenti climatici; c) l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine; d) la transizione verso un’economia circolare; e) la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento; f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
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Obiettivi ambientali (Art. 9 Regolamento (UE) 2020/852) — Testo vigente | Portale Normativo