Art. 9
Obiettivi ambientali
In vigore dal 18 giu 2020
Obiettivi ambientali
Ai fini del presente regolamento s’intendono per obiettivi ambientali:
a)
la mitigazione dei cambiamenti climatici;
b)
l’adattamento ai cambiamenti climatici;
c)
l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
d)
la transizione verso un’economia circolare;
e)
la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento;
f)
la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
Storico versioni
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