Art. 15

Contributo sostanziale alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

In vigore dal 18 giu 2020
Contributo sostanziale alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi 1.   Si considera che un’attività economica dà un contributo sostanziale alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se contribuisce in modo sostanziale a proteggere, conservare o ripristinare la biodiversità o a conseguire la buona condizione degli ecosistemi, o a proteggere gli ecosistemi che sono già in buone condizioni, mediante: a) la conservazione della natura e della biodiversità, anche conseguendo uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie naturali e seminaturali, o prevenendone il deterioramento quando presentano già uno stato di conservazione soddisfacente, e proteggendo e ripristinando gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici al fine di migliorarne la condizione nonché la capacità di fornire servizi ecosistemici; b) l’uso e la gestione sostenibile del territorio, anche attraverso l’adeguata protezione della biodiversità del suolo, la neutralità in termini di degrado del suolo e la bonifica dei siti contaminati; c) pratiche agricole sostenibili, comprese quelle che contribuiscono a migliorare la biodiversità oppure ad arrestare o prevenire il degrado del suolo e degli altri ecosistemi, la deforestazione e la perdita di habitat; d) la gestione sostenibile delle foreste, compresi le pratiche e gli utilizzi delle foreste e delle superfici boschive che contribuiscono a migliorare la biodiversità o ad arrestare o prevenire il degrado degli ecosistemi, la deforestazione e la perdita di habitat; o e) il sostegno di una delle attività elencate alle lettere da a) a d) del presente paragrafo, in conformità dell’. 2.   La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’ al fine di: a) integrare il paragrafo 1 del presente articolo fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi; e b) integrare l’ fissando, per ogni obiettivo ambientale interessato, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se un’attività economica per la quale sono stati fissati criteri di vaglio tecnico a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca un danno significativo a uno o più di tali obiettivi. 3.   Prima di adottare l’atto delegato di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione consulta la piattaforma di cui all’ in merito ai criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 4.   La Commissione fissa i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 del presente articolo in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni dell’. 5.   Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione adotta l’atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantirne l’applicazione dal 1o gennaio 2023.
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Contributo sostanziale alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi (Art. 15 Regolamento (UE) 2020/852) — Testo vigente | Portale Normativo