Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 18 giu 2020
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce i criteri per determinare se un’attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento.
2. Il presente regolamento si applica:
a)
alle misure adottate dagli Stati membri o dall’Unione che stabiliscono obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili;
b)
ai partecipanti ai mercati finanziari che mettono a disposizione prodotti finanziari;
c)
alle imprese soggette all’obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario o una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 19 bis o dell’articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (68).
Storico versioni
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