Art. 34

Procedure di modifica

In vigore dal 20 giu 2019
Procedure di modifica 1.   Ove necessario per attuare nel diritto dell'Unione le raccomandazioni dell'ICCAT volte a modificare o a integrare il piano di ricostituzione dell'ICCAT che diventano vincolanti per l'Unione, e nella misura in cui le modifiche al diritto dell'Unione non vadano oltre quanto indicato dalle raccomandazioni dell'ICCAT, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di modificare: a) i termini per la comunicazione delle informazioni previsti dai seguenti articoli: , paragrafi 1 e 2, , paragrafo 3, , paragrafi 1 e 3, , paragrafi 1 e 3, , paragrafi 2 e 3, , paragrafo 2, , paragrafo 3, , paragrafo 1, , paragrafo 5. e , paragrafi 1 e 3; b) i periodi di divieto previsti all', paragrafi 1 e 2; c) la taglia minima di riferimento per la conservazione di cui all', paragrafo 1; d) i livelli di tolleranza di cui agli ; e) le caratteristiche tecniche degli attrezzi di pesca di cui all', paragrafi da 1 a 4; f) la percentuale di utilizzo del contingente stabilita all', paragrafi 1 e 2; g) le informazioni sulle navi di cui all', paragrafi 1 e 2, all', paragrafo 1, all', paragrafi 1, 2, 3 e 4, e all', paragrafo 2; e h) gli allegati I, II e III. 2.   Qualsiasi modifica adottata ai sensi del paragrafo 1 è rigorosamente limitata all'attuazione di modifiche o integrazioni delle corrispondenti raccomandazioni dell'ICCAT nel diritto dell'Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:1154:oj#art-34

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo