Art. 34
Procedure di modifica
In vigore dal 20 giu 2019
Procedure di modifica
1. Ove necessario per attuare nel diritto dell'Unione le raccomandazioni dell'ICCAT volte a modificare o a integrare il piano di ricostituzione dell'ICCAT che diventano vincolanti per l'Unione, e nella misura in cui le modifiche al diritto dell'Unione non vadano oltre quanto indicato dalle raccomandazioni dell'ICCAT, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di modificare:
a)
i termini per la comunicazione delle informazioni previsti dai seguenti articoli: , paragrafi 1 e 2, , paragrafo 3, , paragrafi 1 e 3, , paragrafi 1 e 3, , paragrafi 2 e 3, , paragrafo 2, , paragrafo 3, , paragrafo 1, , paragrafo 5. e , paragrafi 1 e 3;
b)
i periodi di divieto previsti all', paragrafi 1 e 2;
c)
la taglia minima di riferimento per la conservazione di cui all', paragrafo 1;
d)
i livelli di tolleranza di cui agli ;
e)
le caratteristiche tecniche degli attrezzi di pesca di cui all', paragrafi da 1 a 4;
f)
la percentuale di utilizzo del contingente stabilita all', paragrafi 1 e 2;
g)
le informazioni sulle navi di cui all', paragrafi 1 e 2, all', paragrafo 1, all', paragrafi 1, 2, 3 e 4, e all', paragrafo 2; e
h)
gli allegati I, II e III.
2. Qualsiasi modifica adottata ai sensi del paragrafo 1 è rigorosamente limitata all'attuazione di modifiche o integrazioni delle corrispondenti raccomandazioni dell'ICCAT nel diritto dell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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