Art. 26
Piani di ispezione annuali
In vigore dal 20 giu 2019
Piani di ispezione annuali
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri trasmettono i loro piani di ispezione annuali alla Commissione. Tali piani di ispezione annuali sono elaborati in conformità:
a)
degli obiettivi, delle priorità e delle procedure, nonché dei parametri di riferimento per le attività di ispezione stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2018/1986 della Commissione (16); e
b)
del programma nazionale di controllo per il pesce spada del Mediterraneo istituito a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. La Commissione compila i piani di ispezione nazionali e li integra nel piano di ispezione dell'Unione. Il piano di ispezione dell'Unione è trasmesso dalla Commissione al segretariato dell'ICCAT, per approvazione da parte dell'ICCAT, unitamente ai piani di pesca annuali di cui all'.
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