Art. 25
Trasbordi
In vigore dal 20 giu 2019
Trasbordi
1. Il trasbordo in mare da parte di navi dell'Unione che detengono a bordo pesce spada del Mediterraneo, o da parte di navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione, è vietato in qualunque circostanza.
2. Fatti salvi l'articolo 51, l'articolo 52, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 54 e 57 del regolamento (UE) 2017/2107, le navi trasbordano pesce spada del Mediterraneo unicamente nei porti designati.
Storico versioni
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