Art. 23

Porti designati

In vigore dal 20 giu 2019
Porti designati 1.   Le catture di pesce spada del Mediterraneo, comprese le catture accessorie e le catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa, prive del marchio apposto su ciascun esemplare di cui all', sono sbarcate o trasbordate unicamente nei porti designati. 2.   Ogni Stato membro designa, in conformità dell'articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i porti in cui hanno luogo gli sbarchi e i trasbordi di pesce spada del Mediterraneo di cui al paragrafo 1. 3.   Entro il 15 febbraio di ogni anno gli Stati membri trasmettono un elenco dei porti designati alla Commissione. Entro il 1o marzo di ogni anno la Commissione trasmette tal elenco al segretariato dell'ICCAT.
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