Art. 22

Dati relativi all'utilizzo del contingente

In vigore dal 20 giu 2019
Dati relativi all'utilizzo del contingente 1.   Fatto salvo l' del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro informa la Commissione, senza ritardo, quando l'utilizzo del contingente di pesce spada del Mediterraneo assegnato a un tipo di attrezzo di pesca risulta avere raggiunto l'80 %. 2.   Quando le catture cumulate di pesce spada del Mediterraneo hanno raggiunto l'80 % del contingente nazionale, gli Stati membri di bandiera inviano settimanalmente alla Commissione i dati relativi alle catture.
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