Art. 20

Programmi nazionali di osservazione scientifica per le navi con palangari pelagici

In vigore dal 20 giu 2019
Programmi nazionali di osservazione scientifica per le navi con palangari pelagici 1.   Ciascuno Stato membro che dispone di un contingente di pesce spada del Mediterraneo attua un programma nazionale di osservazione scientifica per le navi con palangari pelagici che battono la bandiera di tale Stato membro e praticano la pesca del pesce spada del Mediterraneo, conformemente al presente articolo. Il programma nazionale di osservazione rispetta le norme minime stabilite nell'allegato I. 2.   Ogni Stato membro garantisce la presenza di osservatori scientifici nazionali a bordo di almeno il 10 % delle navi con palangari pelagici di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri che battono la bandiera di tale Stato membro e praticano la pesca del pesce spada del Mediterraneo. La percentuale di copertura è misurata in numero di giorni di pesca, di cale, di navi o di bordate. 3.   Ogni Stato membro interessato elabora e applica una strategia di monitoraggio scientifico per raccogliere informazioni sulle attività delle navi con palangari di lunghezza fuoritutto inferiore o pari a 15 metri battenti la bandiera di tale Stato membro. Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione entro il 2020 i dettagli di tale strategia di monitoraggio scientifico nel proprio piano annuale di cui all'. 4.   La Commissione sottopone immediatamente i dettagli della strategia di monitoraggio scientifico di cui al paragrafo 3 alla valutazione del comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT (SCRS). Prima di poter essere applicate, le strategie di monitoraggio scientifico sono soggette all'approvazione della Commissione ICCAT nell'ambito della riunione annuale dell'ICCAT. 5.   Gli Stati membri rilasciano ai loro osservatori scientifici nazionali un documento ufficiale di identificazione. 6.   Oltre ai compiti di osservazione scientifica stabiliti nell'allegato I, gli Stati membri chiedono agli osservatori scientifici di valutare e comunicare i seguenti dati riguardanti il pesce spada del Mediterraneo: a) il livello dei rigetti di esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione; b) le dimensioni e l'età alla maturità specifiche per regione; c) l'uso dell'habitat, al fine di comparare la disponibilità del pesce spada del Mediterraneo con le diverse attività di pesca, ivi comprese le attività di pesca con palangari tradizionali e con palangari mesopelagici; d) l'impatto della pesca con palangari mesopelagici in termini di composizione delle catture, serie delle catture per unità di sforzo e distribuzione delle catture per taglia; e e) la stima mensile della proporzione di riproduttori e di novellame nelle catture. 7.   Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni raccolte nell'ambito dei rispettivi programmi nazionali di osservazione scientifica dell'anno precedente. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 31 luglio di ogni anno.
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