Art. 9

Piani di pesca annuali

In vigore dal 20 giu 2019
Piani di pesca annuali 1.   Gli Stati membri comunicano i loro piani di pesca annuali alla Commissione entro il 1o marzo di ogni anno. Tali piani di pesca annuali sono presentati nel formato stabilito nelle linee guida dell'ICCAT per la presentazione dei dati e delle informazioni e comprendono informazioni dettagliate relative al contingente di pesce spada del Mediterraneo assegnato per tipo di attrezzo da pesca, ivi compreso il contingente assegnato alla pesca ricreativa, se del caso, e alle catture accessorie. 2.   La Commissione compila i piani di pesca annuali di cui al paragrafo 1 e li integra in un piano di pesca dell'Unione. La Commissione trasmette tale piano di pesca dell'Unione al segretariato dell'ICCAT entro il 15 marzo di ogni anno.
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