Art. 8
Limiti di capacità
In vigore dal 20 giu 2019
Limiti di capacità
1. Per la durata del piano di ricostituzione definito nel presente regolamento, ai pescherecci si applica un limite di capacità per tipo di attrezzo da pesca. Gli Stati membri limitano, per tipo di attrezzo da pesca, il numero di pescherecci battenti la loro bandiera autorizzate a catturare pesce spada nel Mediterraneo al numero medio annuo di navi battenti la loro bandiera che hanno pescato, detenuto a bordo, trasbordato, trasportato o sbarcato pesce spada del Mediterraneo nel periodo 2013-2016.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di utilizzare ai fini del calcolo del limite di capacità il numero medio annuo di navi battenti la loro bandiera che hanno pescato, detenuto a bordo, trasbordato, trasportato o sbarcato pesce spada del Mediterraneo nel 2016, se tale numero è inferiore al numero medio annuo di navi nel periodo 2013-2016. Tale limitazione di capacità si applica ai pescherecci per tipo di attrezzo.
3. Gli Stati membri possono applicare una tolleranza del 5 % alla limitazione di capacità di cui al paragrafo 1 per gli anni 2018 e 2019.
4. Entro il 1o marzo di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate per limitare il numero di pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a catturare il pesce spada del Mediterraneo. Tale informazione è inclusa nei piani di pesca annuali trasmessi conformemente all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:1154:oj#art-8