Art. 6

Sforzo di pesca

In vigore dal 20 giu 2019
Sforzo di pesca 1.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca dei pescherecci battenti la sua bandiera sia commisurato alle possibilità di pesca di pesce spada del Mediterraneo disponibili per tale Stato membro. 2.   Sono vietati riporti di eventuali contingenti non utilizzati di pesce spada del Mediterraneo.
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