Art. 5
Definizioni
In vigore dal 20 giu 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
1)
«peschereccio»: qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine;
2)
«peschereccio dell'Unione»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
3)
«zona della convenzione ICCAT»: tutte le acque dell'Oceano Atlantico e dei mari adiacenti;
4)
«Mar Mediterraneo»: le acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5°36′ di longitudine ovest;
5)
«PCC»: le parti contraenti della convenzione ICCAT e le parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti;
6)
«autorizzazione di pesca»: l'autorizzazione rilasciata a un peschereccio dell'Unione che gli consente di esercitare attività di pesca specifiche per un periodo stabilito, in una zona determinata o per un certo tipo di pesca secondo particolari condizioni;
7)
«possibilità di pesca»: diritto di pesca quantificato, espresso in termini di catture o di sforzo di pesca;
8)
«stock»: una risorsa biologica marina presente in una determinata zona di gestione;
9)
«prodotti della pesca»: organismi acquatici ottenuti da una qualsiasi attività di pesca o i prodotti da essi derivati;
10)
«rigetti in mare», catture che sono rigettate in mare;
11)
«pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;
12)
«dati del sistema di controllo dei pescherecci»: dati relativi all'identificazione del peschereccio, alla posizione geografica, alla data, all'ora, alla rotta e alla velocità, trasmessi al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera mediante i dispositivi di localizzazione via satellite installati a bordo;
13)
«sbarco»: lo scarico iniziale di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio a terra;
14)
«trasbordo»: lo scarico su un altro peschereccio di una parte o della totalità dei prodotti della pesca che si trovano a bordo di un peschereccio;
15)
«noleggio»: un contratto in base al quale un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro opera per un periodo di tempo definito per un operatore di un altro Stato membro o di un paese terzo senza cambiamento di bandiera;
16)
«palangaro»: attrezzo da pesca comprendente una lenza principale che comporta numerosi ami su lenze secondarie (braccioli) di varia lunghezza e spaziatura, secondo la specie bersaglio;
17)
«amo»: un pezzo di filo d'acciaio ricurvo e affilato;
18)
«lenza a canna»: lenza inserita in una canna utilizzata dai pescatori sportivi e avvolta su un meccanismo di rotazione (mulinello) destinato a riavvolgere la lenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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