Art. 5

Definizioni

In vigore dal 20 giu 2019
Definizioni Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni: 1) «peschereccio»: qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine; 2) «peschereccio dell'Unione»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione; 3) «zona della convenzione ICCAT»: tutte le acque dell'Oceano Atlantico e dei mari adiacenti; 4) «Mar Mediterraneo»: le acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5°36′ di longitudine ovest; 5) «PCC»: le parti contraenti della convenzione ICCAT e le parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti; 6) «autorizzazione di pesca»: l'autorizzazione rilasciata a un peschereccio dell'Unione che gli consente di esercitare attività di pesca specifiche per un periodo stabilito, in una zona determinata o per un certo tipo di pesca secondo particolari condizioni; 7) «possibilità di pesca»: diritto di pesca quantificato, espresso in termini di catture o di sforzo di pesca; 8) «stock»: una risorsa biologica marina presente in una determinata zona di gestione; 9) «prodotti della pesca»: organismi acquatici ottenuti da una qualsiasi attività di pesca o i prodotti da essi derivati; 10) «rigetti in mare», catture che sono rigettate in mare; 11) «pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi; 12) «dati del sistema di controllo dei pescherecci»: dati relativi all'identificazione del peschereccio, alla posizione geografica, alla data, all'ora, alla rotta e alla velocità, trasmessi al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera mediante i dispositivi di localizzazione via satellite installati a bordo; 13) «sbarco»: lo scarico iniziale di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio a terra; 14) «trasbordo»: lo scarico su un altro peschereccio di una parte o della totalità dei prodotti della pesca che si trovano a bordo di un peschereccio; 15) «noleggio»: un contratto in base al quale un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro opera per un periodo di tempo definito per un operatore di un altro Stato membro o di un paese terzo senza cambiamento di bandiera; 16) «palangaro»: attrezzo da pesca comprendente una lenza principale che comporta numerosi ami su lenze secondarie (braccioli) di varia lunghezza e spaziatura, secondo la specie bersaglio; 17) «amo»: un pezzo di filo d'acciaio ricurvo e affilato; 18) «lenza a canna»: lenza inserita in una canna utilizzata dai pescatori sportivi e avvolta su un meccanismo di rotazione (mulinello) destinato a riavvolgere la lenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:1154:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo