Art. 7

Ripartizione delle possibilità di pesca

In vigore dal 20 giu 2019
Ripartizione delle possibilità di pesca 1.   In conformità dell' del regolamento (UE) n. 1380/2013, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico e si adoperano inoltre per ripartire equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta tenendo conto della pesca tradizionale e artigianale nonché per prevedere incentivi per i pescherecci dell'Unione che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale. 2.   Ciascuno Stato membro prevede catture accessorie di pesce spada nei limiti del proprio contingente di pesce spada del Mediterraneo e ne informa la Commissione all'atto di comunicare il proprio piano di pesca annuale conformemente all'. Tale previsione assicura che siano detratti dal contingente tutti gli esemplari morti di pesce spada del Mediterraneo. 3.   Gli Stati membri si adoperano per assegnare gli eventuali aumenti delle possibilità di pesca, conseguenti all'efficace applicazione del presente regolamento, ai pescherecci a cui in precedenza non erano stati assegnati contingenti per il pesce spada del Mediterraneo e che soddisfano i criteri per l'assegnazione di possibilità di pesca di cui all' del regolamento (UE) n. 1380/2013.
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