Art. 17
Informazioni sulle navi autorizzate a praticare la pesca del pesce spada del Mediterraneo con palangari pelagici o con l'arpione nell'anno precedente
In vigore dal 20 giu 2019
Informazioni sulle navi autorizzate a praticare la pesca del pesce spada del Mediterraneo con palangari pelagici o con l'arpione nell'anno precedente
1. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione le seguenti informazioni relative ai pescherecci battenti la loro bandiera, autorizzati a svolgere attività di pesca con palangari pelagici o con l'arpione, che praticano la pesca del pesce spada del Mediterraneo nel corso dell'anno precedente:
a)
nome della nave (in mancanza del nome, il numero di immatricolazione senza le iniziali del paese);
b)
numero di registro della flotta dell'Unione (numero CFR) come definito all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218;
c)
numero di registrazione ICCAT.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse nel formato indicato negli orientamenti dell'ICCAT per la presentazione dei dati e delle informazioni.
3. La Commissione invia le informazioni di cui al paragrafo 1 al segretariato dell'ICCAT entro il 31 luglio di ogni anno.
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