Art. 15

Autorizzazioni di pesca

In vigore dal 20 giu 2019
Autorizzazioni di pesca 1.   Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni di pesca ai pescherecci che praticano la pesca di pesce spada del Mediterraneo e battenti la loro bandiera, conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2017/2403, in particolare gli del medesimo. 2.   Solo le navi dell'Unione incluse nel registro ICCAT delle navi in conformità della procedura di cui agli sono autorizzate a pescare, detenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasportare o trasformare pesce spada del Mediterraneo, fatte salve le disposizioni dell' relative alle catture accessorie. 3.   I pescherecci di grandi dimensioni autorizzati dagli Stati membri sono iscritti nel registro ICCAT delle navi di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 20 metri autorizzate a operare nella zona della convenzione ICCAT.
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