Art. 13
Catture accessorie
In vigore dal 20 giu 2019
Catture accessorie
1. Le catture accessorie di pesce spada del Mediterraneo non devono superare, in qualsiasi momento a seguito di un'operazione di pesca, il limite di catture accessorie che gli Stati membri stabiliscono nei rispettivi piani di pesca annuali per le catture totali presenti a bordo, in peso o numero di esemplari.
2. In deroga all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i pescherecci che non praticano la pesca di pesce spada del Mediterraneo non possono tenere a bordo catture di pesce spada del Mediterraneo eccedenti tale limite di catture accessorie.
3. In deroga all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, se il contingente di pesce spada del Mediterraneo assegnato allo Stato membro di bandiera è esaurito, gli esemplari di pesce spada del Mediterraneo catturati vivi sono rilasciati in mare.
4. Se il contingente di pesce spada del Mediterraneo assegnato allo Stato membro di bandiera è esaurito, la trasformazione e la commercializzazione degli esemplari morti di pesce spada del Mediterraneo sono vietate e tutte le catture sono registrate. Gli Stati membri comunicano annualmente le informazioni sui quantitativi di esemplari morti di pesce spada del Mediterraneo alla Commissione, che le trasmette al segretariato dell'ICCAT, conformemente all'.
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