Art. 11
Taglia minima di riferimento per la conservazione del pesce spada del Mediterraneo
In vigore dal 20 giu 2019
Taglia minima di riferimento per la conservazione del pesce spada del Mediterraneo
1. In deroga all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato catturare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita pesce spada del Mediterraneo, compreso quello della pesca ricreativa:
a)
avente lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) inferiore a 100 cm; o
b)
di peso inferiore a 11,4 kg di peso vivo o 10,2 kg di peso eviscerato e senza branchie.
2. Possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati o trasportati per la prima volta dopo lo sbarco solo esemplari interi di pesce spada del Mediterraneo, non privati delle parti esterne, o esemplari eviscerati e senza branchie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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