Art. 10
Periodi di divieto
In vigore dal 20 giu 2019
Periodi di divieto
1. Il pesce spada del Mediterraneo non può essere catturato, né come specie bersaglio né come cattura accessoria, tenuto a bordo, trasbordato o sbarcato nel periodo di divieto. Il periodo di divieto va dal 1o gennaio al 31 marzo di ogni anno.
2. Al fine di proteggere il pesce spada del Mediterraneo, dal 1o ottobre al 30 novembre di ogni anno si applica un periodo di divieto ai pescherecci con palangari che praticano la pesca del tonno bianco del Mediterraneo (Thunnus alalunga).
3. Gli Stati membri controllano l'efficacia dei periodi di divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 e presentano alla Commissione, almeno due mesi e 15 giorni prima della riunione annuale dell'ICCAT, tutte le informazioni pertinenti sugli opportuni controlli e le opportune ispezioni da essi effettuati per garantire la conformità con il presente articolo. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT almeno due mesi prima della riunione annuale dell'ICCAT.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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